Con il Decreto Ministeriale 37 del 2008 (DM 37/8), entrato in vigore il 27 marzo, è possibile certificare il proprio impianto elettrico di casa nonostante non si abbia la documentazione specifica. È infatti possibile sostituire questa documentazione, (dichiarazione di conformità) per case, industrie, uffici e immobili in generale costruiti prima del 27/03/2008, con un’altra detta: (DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA ALLE NORME) o più comunemente CHIAMATA DIRI.
La DIRI omologa a tutti gli effetti l’impianto elettrico. art. 7 comma 6 del DM 37/2008 nuova normativa di riferimento (erroneamente chiamata nuova legge 46/90). Come lo stesso articolo recita, la DIRI deve essere rilasciata da tecnico abilitato, e non sempre l’elettricista è figura tecnica abilitata. IMPORTANTE!!!!!! Quando ci si rivolge a qualcuno per farci fare la DIRI è molto importante verificare che si tratti di una l’impresa o di un professionista che ricada esattamente nelle specifiche dell’ articolo 7 comma 6 del dm 37/08 , pena l’annullamento del certificato stesso. Il certificato elettrico, di cui si parla tanto ora, altri non è che la dichiarazione di conformità, che l’elettricista o impresa che ha fatto l’impianto, era tenuto obbligatoriamente a rilasciare già dal
1990.
Esisteva infatti una legge, la famosa legge 46/90, fatta appunto nel 1990, adesso sostituita dal DM 37/08 che imponeva di consegnare questa certificazione, subito dopo aver realizzato l’impianto. Questo certificato, è nato per sanare situazioni particolari, tipo fallimento di imprese subito dopo la realizzazione dell’impianto elettrico, oppure per impianti realizzati prima del 1990. Ma di fatto in Italia le situazioni fuori norma sono più del 90%, con l’emanazione di questo decreto è diventato di fatto OBBLIGATORIO il possesso del certificato elettrico per impianti del proprio immobile. Tale certificato potrebbe essere richiesto dal notaio al momento del rogito, nel caso di una compravendita immobiliare La richiesta può essere fatta dal notaio o compratore, che ha tutto il diritto di verificare che l’impianto elettrico sia a norma, pena il possibile annullamento del contratto di vendita. Il certificato elettrico può essere richiesto inoltre nel momento in cui si voglia modificare il proprio contratto di fornitura elettrica, per esempio da 3 kw a 6 kw, o nella futura previsione del mercato libero dell’energia, per passare da un ente fornitore ad un altro. E' molto importante essere sicuri che l’impianto dell’immobile abbia la certificazione elettrica, in quanto il proprietario è garante della sicurezza, ed a lui faranno capo gli eventuali procedimenti penali nel caso di danni a cose e a terzi. In qualsiasi grado di giudizio è di fondamentale importanza dimostrare che il proprietario dell’immobile abbia fatto certificare l’impianto, ciò lo tutela da eventuali responsabilità penali e civili. Un piccolo chiarimento è doveroso, la dichiarazione di conformità, e la DIRI (dichiarazione di rispondenza alle norme) sono due certificati diversi; la prima la rilascia l’elettricista iscritto all’albo degli artigiani, ma può essere fatta solo su un lavoro svolto da lui! , perché come dice la legge, lui certifica che il suo lavoro è stato fatto a regola d’arte. La DIRI, la può rilasciare solo un professionista abilitato con specifici requisiti come gli iscritti agli albi dei periti industriali o degli ingegneri che esercitano la professione da almeno 5 anni, o responsabili tecnici con determinati titoli e studi, a tale proposito è molto importante leggere bene l’art .7 comma 6 del DM 37/2008 nuova normativa di riferimento. L'altra possibilità è quella di una autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà solo per gli impianti costruiti prima dell’entrata in vigore della legge 46/90 in base all’art 5, paragrafo 8 del D.P.R n° 447/1991).
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Creato da Lorenzo Agostini